A.E.
Associazione degli Esploratori
Organizzazione scout di volontariato
Via della libertà 21, 16021 Bargagli (GE)
*************************************
Statuto
************************************
Art. 1 - Costituzione
1, E' costituita con sede in via della libertà 21 in
Bargagli (GE), organizzazione scout di Volontariato
denominata Associazione degli Esploratori (A.E.).
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono
democratici.
Art. 2 - finalità
1, Le finalità dell'A.E. sono:
a) Servizio volontario per la salvaguardia del patrimonio
forestale con particolare riguardo all'antincendio
boschivo;
b) Servizio volontario alle unità scout giovanili presenti
sul territorio;
c) attività proprie di vita scout in chiave adulta.
2, Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art. 3 - Metodo
1, Il metodo dell'AE si basa sull'adesione personale e
comunitaria alla fratellanza internazionale dello scoutismo
secondo lo spirito scout espresso da Lord Baden Powell,
capo scout del mondo.
Art. 4 - Organi
1, Sono organi dell'organizzazione:
- L'assemblea degli aderenti;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Presidente.
Art. 5 - Assemblea degli aderenti
1, L' Assemblea è costituita da tutti gli aderenti
all'organizzazione.
2, Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal
Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in
via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga
necessario.
3, La convocazione può avvenire anche su richiesta di
almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente
deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4, In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli
aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad
altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti,
in proprio o in delega.
5, Ciascun aderente non può essere portatore di più di una
delega.
6, Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto
previsto dal successivo articolo 18.
7, L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- eleggere il proboviro;
- eleggere il Revisore dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato
esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica allo
statuto di cui all'articolo 18
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico degli aderenti.
Art. 6 - Comitato esecutivo
1, Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli
aderenti ed è composto da tre membri. Esso può cooptare
altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto
consultivo.
2, Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del
Presidente, almeno una volta nel trimestre e quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale
seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta.
3, Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento
dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza.
Art. 7 - Presidente
1, Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea
degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da
quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2, Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo
articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei
precedenti articoli 5, comma 3 e 6, comma 2.
3, Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione
nei confronti di terzi in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del
Comitato esecutivo.
4, In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti
di competenza del Comitato esecutivo con ordinanze,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5, In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le
relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
Art. 8 - Segretario
1, Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti
compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni delle riunioni dell'Assemblea e del
Comitato esecutivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,
che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'organizzazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei
soggetti erogati;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del Comitato
esecutivo;
- è a capo del personale.
Art. 9 - Proboviro
1, Il proboviro è eletto dall'Assemblea.
2, Il proboviro ha il compito di esaminare tutte le
controversie tra gli aderenti, tra questi e
l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi
e tra gli organi stessi.
3, Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di
procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
Art. 10 - Revisore dei conti
1, Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea.
2, Il revisore dei conti esercita i poteri e le funzioni
previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
3, Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno
degli organi oppure su segnalazione anche di un solo
aderente fatta per iscritto e firmata.
4, Il revisore riferisce annualmente all'Assemblea con
relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli
aderenti.
Art. 11 - gratuità delle cariche
1, Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno
durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2, Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del
triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 12 - Bilancio
1, Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato
esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza
di voti.
2, Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti.
3, Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 13 - Aderenti
1, Sono aderenti all'organizzazione quelli che
sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno
richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal
Comitato esecutivo.
2, Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente
dichiara di accettare senza riserve lo statuto
dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di
delibera del Comitato esecutivo.
3, Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione
per:
- dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota
associativa per almeno due anni;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al proboviro il
quale decide in via definitiva.
4, Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a
titolo gratuito.
Art. 14 - Diritti e obblighi degli aderenti
1, Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle
Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere
il lavoro preventivamente concordato e di recedere
dall'appartenenza all'organizzazione.
2, Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del
presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi
nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il
lavoro preventivamente concordato.
Art. 15 - Quota sociale
1, La quota associativa a carico degli aderenti è fissata
dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né
ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualità di
aderente.
2, Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote
sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'Assemblea né prendere parte alle attività
dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art. 16 - Risorse economiche
1, L'organizzazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributive degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni
pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'organizzazione a qualunque titolo.
2, I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito
stabilito dal Comitato esecutivo.
3, Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
congiunte del Presidente e del Segretario.
Art. 17 - Scioglimento o estinzione
1, In caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell'organizzazione i beni che residuano dopo l'esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 18 - Modifiche allo statuto
1, Le proposte di modifica allo statuto possono essere
presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno
cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Art. 19 - Norma di rinvio
1, Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia.
--------------------------------------------------------------------
Bargagli il 28-08-1999
firmato da: Ivano Venerandi, Nunzia Esposito, Gianmaria
Vodicka, Amedeo Mazzolino, Riccardo Lanave, Alessandro
Battaglieri, Laura Zucca.